641.611OIOmFederal Council Ordinance1 gen 1997Fonte originale
Per i crediti fiscali giusta l’articolo 4 capoverso 2 LIOm, la persona assoggettata all’imposta deve presentare la dichiarazione fiscale entro il giorno feriale che segue quello in cui sorge il credito fiscale.
Per le forniture nell’ambito delle relazioni diplomatiche e consolari nonché per i carburanti destinati al rifornimento di aeromobili, la persona soggetta all’imposta deve presentare la dichiarazione fiscale entro il 20° giorno del mese che segue il giorno della fornitura.
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