641.611OIOmFederal Council Ordinance1 gen 1997Fonte originale
Le domande di condono dell’imposta devono essere inoltrate per scritto all’autorità fiscale.
La domanda deve contenere le conclusioni, la loro motivazione con l’indicazione dei mezzi di prova e dei giustificativi nonché la firma del richiedente. I mezzi di prova e i giustificativi devono essere allegati.
L’autorità fiscale può effettuare chiarimenti per accertare la fattispecie. Il richiedente è tenuto a collaborare all’accertamento dei fatti.
L’autorità fiscale statuisce in merito al condono dell’imposta.
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