641.611OIOmFederal Council Ordinance1 gen 1997Fonte originale
L’autorità fiscale chiede la restituzione dell’anticipazione concessa sulle merci:
non tassate, esportate da un deposito autorizzato;
esenti dall’imposta ai sensi dell’articolo 17 capoversi 1 lettere a, g e h, nonché 2 lettere a e b LIOm, e:
1. immesse in consumo da un deposito autorizzato o da un deposito di scorte obbligatorie fuori del deposito autorizzato, o
2. per le quali è stata accordata l’esenzione dall’imposta sotto forma di rimborso.
L’anticipazione è restituita in base al tenore effettivo di carburanti rinnovabili. Se il contribuente non può provare il tenore effettivo di carburanti rinnovabili, l’anticipazione è restituita in base alla quantità di carburanti rinnovabili che può essere aggiunta al massimo per merce.1
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 4 mag. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2667). ↩
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