641.611OIOmFederal Council Ordinance1 gen 1997Fonte originale
L’imposta è restituita alle seguenti imprese:
imprese con una concessione dell’Ufficio federale dei trasporti (UFT) che effettuano corse con veicoli stradali e veicoli su rotaia per il trasporto di persone al di fuori del traffico locale secondo l’articolo 18 capoverso 1bisLIOm;
imprese con una concessione dell’UFT che effettuano corse con battelli per il trasporto di persone; oppure
imprese con una concessione federale che effettuano corse con battelli per il trasporto transfrontaliero di persone, purché siano indennizzati i costi non coperti secondo l’articolo 28 della legge del 20 marzo 20091sul trasporto di viaggiatori.
Il traffico locale comprende le linee che in virtù dell’articolo 5 capoversi 1 e 4 dell’ordinanza del 4 novembre 20092sul trasporto di viaggiatori servono al collegamento capillare di località. L’UFT decide sulle controversie in merito all’attribuzione di una linea al traffico locale.
Per le corse con battelli nelle acque di confine il diritto alla restituzione di cui al capoverso 1 lettera b sussiste anche per le corse su tratti di linea al di fuori del territorio nazionale svizzero se almeno una delle banchine della linea si trova sul territorio nazionale svizzero.
Il diritto alla restituzione di cui ai capoversi 1 e 2 sussiste anche per le corse di sostituzione e di rinforzo nonché per le corse a vuoto effettuate per necessità d’esercizio.
L’importo della restituzione è calcolato in base alla differenza tra l’aliquota normale e l’aliquota ridotta nonché sulle quantità consumate.