La parte d’imposta di cui all’articolo 18 capoverso 1quater1della legge è restituita ai gestori di veicoli adibiti alla preparazione di piste; l’importo della restituzione è calcolato in base alla quantità consumata.
Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512 ), con effetto dal 1° gen. 20. ↩
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