641.611OIOmFederal Council Ordinance1 gen 1997Fonte originale
È restituita l’imposta sulla quantità di carburante che è utilizzata in media in condizioni normali per unità di superficie e genere di coltura (consumo secondo norma).1
L’imposta è restituita ai gestori di aziende agricole, ad eccezione delle corporazioni alpestri e delle aziende d’estivazione; l’importo della restituzione è calcolato in base alla differenza tra l’aliquota normale e l’aliquota ridotta nonché sul consumo secondo norma.2
Il DFF fissa le norme; esso tiene conto a tal fine dei seguenti tipi d’attività e generi di trasporto:
lavori campestri;
lavori forestali;
lavori eseguiti nella fattoria;
trasporti dalla fattoria ai campi e viceversa;
trasporti di legname dalla foresta a una strada accessibile agli autocarri che provvedono al trasporto.