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Art. 6

641.611OIOmFederal Council Ordinance1 gen 1997Fonte originale
  1. L’autorità fiscale custodisce all’intenzione dell’autorità competente campioni, atti e altri oggetti suscettibili di servire come mezzi probatori in una procedura penale.
  2. Il risultato del controllo è messo a verbale.

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