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Commenti: Art. 74 | Omnilex
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OIOm · Ordinanza sull’imposizione degli oli minerali
Art. 74
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Art. 74
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641.611
OIOm
Federal Council Ordinance
1 gen 1997
Fonte originale
I depositari autorizzati comunicano all’autorità fiscale i cambiamenti che intendono apportare alle costruzioni e agli impianti autorizzati.
Sempre che la sicurezza fiscale sia pregiudicata, l’autorità fiscale può esigere la modificazione del progetto.
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