641.611OIOmFederal Council Ordinance1 gen 1997Fonte originale
Per tutte le merci, i depositari autorizzati devono registrare:
le entrate;
le uscite, inclusi il consumo proprio, le perdite di fabbricazione, l’energia industriale, i gas bruciati dalla fiaccola di segnalazione, i campioni per l’esecuzione di analisi, i fondi di serbatoi;
della fabbricazione, dell’estrazione o della produzione;
delle scorte.
La registrazione deve contenere i seguenti dati:
la data, la quantità e il genere della merce per ogni procedimento;
1 per il trasporto di merci non tassate: il numero del bollettino di scorta, la provenienza e la destinazione, il numero dell’imposizione doganale in caso di importazioni dirette sotto vigilanza doganale (art. 104);
la registrazione contabile conclusiva.
La contabilità merci deve:
essere tenuta con un sistema informatico;
essere tenuta in litri a 15°C per le merci con base di calcolo espressa in volume;
essere tenuta in chilogrammi per le merci con base di calcolo fondata sulla massa;
essere aggiornata costantemente e chiusa alla fine di ogni mese civile;
attestare cronologicamente i movimenti di merci alla data dell’entrata e dell’uscita effettive;
essere conservata per dieci anni unitamente ai rispettivi documenti giustificativi.
In casi debitamente motivati, l’autorità fiscale può autorizzare la tenuta di una contabilità merci non informatizzata.
Footnotes
Nuovo testo giusta l’all. 4 n. 29 dell’O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469). ↩
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