641.611OIOmFederal Council Ordinance1 gen 1997Fonte originale
È vietato mescolare olio da riscaldamento extra leggero e altri oli minerali trasportati in diversi compartimenti dello stesso veicolo.
All’atto del travaso sono tollerate le miscelature con le quantità rimaste nelle condotte, nelle armature e nel tubo di travaso, o in una di queste parti, sempre che non ne derivi un vantaggio fiscale.
Se nelle condotte, nelle armature e nel tubo di travaso o in una di tali parti si trova dell’olio da riscaldamento extra leggero, bisognerà risciacquare le relative parti.1
Se per la risciacquatura viene utilizzato carburante già assoggettato all’imposta, quest’ultima può essere restituita; l’importo della restituzione è calcolato in base alla differenza tra l’aliquota d’imposta per i carburanti e quella per i prodotti utilizzati ad altri scopi nonché secondo la quantità comprovatamente utilizzata. La procedura si fonda sull’articolo 66b .2
Footnotes
Introdotto dalla cifra I dell’O del 3 lug. 2002, in vigore il 1° ago. 2002 (RU 2002 2084). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 3 lug. 2002 (RU 2002 2084). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° lug. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3355). ↩
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.