Il fornitore incaricato e i fornitori autorizzati collaborano nell’ambito della riscossione della tassa:
registrando le persone assoggettate al pagamento della tassa e i veicoli per i quali queste ultime devono versare la tassa;
fornendo alla persona assoggettata al pagamento della tassa, se necessario, un sistema di rilevazione nel veicolo;
determinando il tragitto percorso dai veicoli;
trasmettendo all’UDSC i dati necessari per la riscossione della tassa (dichiarazione);
versando, nella misura in cui sia da loro dovuta, la tassa all’UDSC entro il termine di pagamento.
Il fornitore incaricato non può esercitare attività economiche diverse da quelle previste dalla presente legge.
L’autorizzazione può essere vincolata ad altre condizioni.
Per i servizi che prestano a favore dell’UDSC i fornitori possono ricevere una controprestazione. Il Dipartimento federale delle finanze ne stabilisce l’importo per i fornitori autorizzati. Può prevedere un emolumento di riscossione.
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