641.811OTTPFederal Council Ordinance1 mag 2024Fonte originale
La tassa forfettaria per i veicoli svizzeri è riscossa dal Cantone in cui il veicolo è immatricolato (Cantone di stanza).
In caso di trasferimento in un altro Cantone del luogo di stanza di un veicolo, il nuovo Cantone di stanza è competente per la riscossione della tassa a partire dal giorno in cui avviene il trasferimento. Il Cantone di stanza precedente restituisce la tassa che ha già riscosso per il periodo in cui il nuovo Cantone è competente.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.