641.811OTTPFederal Council Ordinance1 mag 2024Fonte originale
Se l’obbligo fiscale dura meno di un anno, la tassa è calcolata in maniera proporzionale. Espressa in per cento delle aliquote secondo l’articolo 3 essa corrisponde a:
se il veicolo si trova nel territorio doganale per un mese o per più mesi consecutivi: 9 per cento per ogni mese intero e 0,5 per cento per ogni mese non intero in cui si trova nel territorio doganale;
se il veicolo si trova nel territorio doganale per meno di un mese: 0,5 per cento al giorno, ma almeno a 25 franchi per veicolo.
La tassa calcolata al giorno corrisponde, per ogni veicolo, al massimo all’aliquota mensile per la categoria di veicoli interessata.
Se la prova del pagamento è restituita all’UDSC prima della fine dell’ultimo giorno per il quale la tassa è stata pagata, vi è diritto a una restituzione proporzionale della tassa.
Gli importi inferiori a 50 franchi non sono restituiti.
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