641.811OTTPFederal Council Ordinance1 mag 2024Fonte originale
(art. 18a cpv. 2 LTTP)
Per i controlli secondo l’articolo 18a LTTP l’UDSC gestisce impianti stazionari e mobili.
Grazie agli impianti stazionari e mobili è possibile rilevare i seguenti dati:
le targhe di controllo;
le immagini frontali, posteriori e complete dei veicoli e delle combinazioni di veicoli;
il genere di veicolo;
la direzione di marcia;
il luogo e l’ora del passaggio;
il luogo dell’entrata nel territorio doganale e dell’uscita dallo stesso.
I dati rilevati dagli impianti sono trasmessi all’UDSC e in seguito cancellati dall’impianto.
L’UDSC può incaricare terzi della costruzione e della gestione degli impianti stazionari e mobili.
I collaboratori del terzo incaricato che utilizzano gli impianti mobili possono consultare in loco i dati che essi stessi hanno rilevato, al fine di verificare la correttezza dei dati rilevati. Se constatano che i dati sono stati rilevati in modo errato, possono correggerli.
I dati trasmessi all’UDSC possono essere confrontati con:
i dati relativi ai veicoli registrati per la tassa sul traffico pesante;
i dati relativi ai veicoli registrati per la tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali;
i dati registrati nel sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione (SIAC) relativi ai veicoli esentati dalla tassa o a quelli assoggettati alla tassa forfettaria;
i dati registrati nel SIAC relativi ai veicoli non assoggettati alla tassa.
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