641.811OTTPFederal Council Ordinance1 mag 2024Fonte originale
Le seguenti persone devono registrarsi presso l’UDSC:
i detentori di veicoli a motore svizzeri assoggettati alla tassa commisurata alle prestazioni e di veicoli a motore a propulsione elettrica per il trasporto di merci;
i detentori di veicoli a motore esteri, inclusi quelli a propulsione elettrica per il trasporto di merci, che ricorrono ai servizi di un fornitore del NETS;
i detentori di veicoli che si impegnano a utilizzare i veicoli esclusivamente per il trasporto di legname greggio, latte alla rinfusa e animali da reddito agricoli;
le persone solidalmente responsabili che presentano richieste secondo l’articolo 5a LTTP;
i detentori di veicoli di riserva e le persone che mettono a disposizione simili veicoli;
i detentori di veicoli utilizzati nel traffico di linea, ai fini del conteggio dei chilometri percorsi fuori da tale traffico;
le persone che presentano regolarmente domande di esenzione dalla tassa secondo l’articolo 2 capoverso 2;
le persone aventi diritto alla restituzione;
i fornitori del NETS e del SET;
i fornitori di carte-carburante.
Se le persone secondo il capoverso 1 lettere a, b o f non si registrano, l’UDSC può riscuotere un emolumento per l’onere supplementare che ne deriva.
Possono registrarsi anche altre persone, diverse da quelle secondo il capoverso 1.
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