(art. 10 cpv. 1 e 2 LTTP)
- L’UDSC è competente per:
- la riscossione della tassa commisurata alle prestazioni;
- la riscossione della tassa forfettaria:
1. per i veicoli esteri,
2. per i veicoli dell’enclave doganale estera di Büsingen.
- I Cantoni sono competenti per la riscossione della tassa forfettaria per i veicoli svizzeri. L’UDSC è competente per l’eventuale riscossione a posteriori della tassa per i veicoli immatricolati provvisoriamente secondo l’articolo 3 capoverso 3.