641.811OTTPFederal Council Ordinance1 mag 2024Fonte originale
(art. 10 cpv. 3 LTTP)
La Confederazione versa contributi ai Cantoni che effettuano controlli del traffico pesante ai fini della garanzia della riscossione della tassa e in particolare del trasferimento dalla strada alla ferrovia del traffico merci pesante attraverso le Alpi secondo la legge del 19 dicembre 2008 sul trasferimento del traffico merci.
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni stipula accordi di prestazioni con i Cantoni interessati. Negli accordi sono concordati in particolare la modalità di calcolo e l’importo dei contributi.
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