642.113OinvFederal Council Ordinance1 gen 1995Fonte originale
Le polizze d’assicurazione sulla vita, d’assicurazione di rendite e d’assicurazione contro gli infortuni sono menzionate nell’elenco dei beni con indicazione dell’importo della prestazione assicurata, della data della conclusione, di quella della scadenza, del nome dell’assicuratore e di quello del beneficiario, come pure del numero della polizza.
I diritti d’aspettativa e i diritti in corso relativi a prestazioni della previdenza vecchiaia, invalidità e superstiti, come pure a rendite vitalizie ed altre prestazioni ricorrenti devono essere menzionati con indicazione del debitore della prestazione.
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