642.113OinvFederal Council Ordinance1 gen 1995Fonte originale
L’autorità incaricata di apporre i sigilli li leva immediatamente prima dell’apertura dell’inventario.
Essa allestisce un attestato che precisa se i sigilli erano o no intatti al momento della loro levata. Allega questo attestato all’inventario.
Se al momento della levata i sigilli sono danneggiati, l’autorità incaricata dell’inventario stabilisce immediatamente se, da chi e in quali circostanze furono commessi atti illeciti. Essa registra il risultato dell’inchiesta in un verbale. A seconda dei casi, sporge denuncia penale per rottura di sigilli (art. 290 CP1).