642.114OULiqFederal Council Ordinance1 gen 2011Fonte originale
La presente ordinanza disciplina l’imposizione degli utili di liquidazione di un contribuente in caso di cessazione definitiva dell’attività lucrativa indipendente:
dopo il compimento dei 55 anni; oppure
in seguito a invalidità.
L’insorgere dell’invalidità si determina secondo l’articolo 4 capoverso 2 della legge federale del 19 giugno 19591sull’assicurazione per l’invalidità.
La presente ordinanza non si applica:
ai proventi da un’attività lucrativa indipendente e agli altri proventi che non provengono dalla liquidazione;
agli utili di liquidazione che il contribuente di cui al capoverso 1 realizza dopo la ripresa di un’attività lucrativa indipendente.