In caso di cessazione dell’assoggettamento, le riserve occulte non tassate esistenti a quel momento, compreso il valore aggiunto generato internamente, sono imponibili.
Sono considerati fine dell’assoggettamento il trasferimento di beni, di esercizi, di rami d’attività o di funzioni dalla Svizzera in un’impresa o in uno stabilimento d’impresa situati all’estero, il passaggio a un’esenzione fiscale secondo l’articolo 23 capoverso 1 nonché il trasferimento all’estero della sede o dell’amministrazione effettiva.
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