Gli oneri consentiti dall’uso commerciale comprendono anche la deduzione per autofinanziamento, sempre che la legge cantonale lo preveda e nella capitale del Cantone l’aliquota cumulata dell’imposta del Cantone, del Comune e di eventuali altri enti che si amministrano da sé ammonti almeno al 13,5 per cento per l’insieme della tariffa. La deduzione corrisponde all’interesse figurativo sul capitale proprio di garanzia.
Il capitale proprio di garanzia corrisponde alla parte del capitale proprio imponibile in Svizzera prima di una riduzione secondo l’articolo 29 capoverso 3 che eccede quanto necessario a esercitare l’attività aziendale sul lungo termine. Esso è calcolato in base a tassi di copertura stabiliti in funzione dei rischi inerenti alla categoria di attivi interessata.
È escluso l’interesse figurativo su:
le partecipazioni di cui all’articolo 28 capoverso 1;
gli attivi non necessari all’azienda;
gli attivi di cui all’articolo 24a ;
le riserve occulte dichiarate secondo l’articolo 24c , compreso il valore aggiunto generato internamente, e analoghe riserve occulte dichiarate ma non assoggettate a imposta;
gli attivi relativi a operazioni che portano a un risparmio fiscale ingiustificato, segnatamente i crediti di qualsiasi genere nei confronti di persone vicine, sempre che derivino dall’alienazione di partecipazioni secondo l’articolo 28 capoversi 1–1tero da distribuzioni.
L’aliquota dell’interesse figurativo sul capitale proprio di garanzia si basa sul rendimento delle obbligazioni della Confederazione con scadenza a dieci anni. Se il capitale proprio di garanzia consiste in parte in crediti di qualsiasi genere nei confronti di persone vicine, può essere chiesta l’applicazione di un’aliquota conforme al mercato; è fatto salvo il capoverso 3 lettera e.
L’interesse figurativo sul capitale proprio di garanzia è calcolato alla fine del periodo fiscale sulla base:
del valore medio dei singoli attivi, considerati secondo il valore determinante per l’imposta sull’utile, durante il periodo fiscale;
del valore medio del capitale proprio durante il periodo fiscale;
dei tassi di copertura di cui ai capoversi 2 e 3; e
delle disposizioni sull’aliquota dell’interesse figurativo di cui al capoverso 4.
Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie all’esecuzione dei capoversi 2–5.
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