Le persone assoggettate all’imposta alla fonte secondo l’articolo 35 capoverso 1 lettera a o h possono, entro il 31 marzo dell’anno successivo al corrispondente anno fiscale, richiedere una tassazione ordinaria ulteriore per ogni periodo fiscale se:
la parte preponderante dei loro proventi mondiali, compresi i proventi del coniuge, è imponibile in Svizzera;
la loro situazione è paragonabile a quella di un contribuente domiciliato in Svizzera; o
siffatta tassazione è necessaria per far valere deduzioni previste in convenzioni intese ad evitare la doppia imposizione.
L’imposta trattenuta alla fonte è computata senza interessi.
Il Dipartimento federale delle finanze precisa le condizioni di cui al capoverso 1 in collaborazione con i Cantoni e disciplina la procedura.
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