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Art. 35a

642.14LAIDFederal Act1 gen 1993Fonte originale
  1. Le persone assoggettate all’imposta alla fonte secondo l’articolo 35 capoverso 1 lettera a o h possono, entro il 31 marzo dell’anno successivo al corrispondente anno fiscale, richiedere una tassazione ordinaria ulteriore per ogni periodo fiscale se:
    1. la parte preponderante dei loro proventi mondiali, compresi i proventi del coniuge, è imponibile in Svizzera;
    2. la loro situazione è paragonabile a quella di un contribuente domiciliato in Svizzera; o
    3. siffatta tassazione è necessaria per far valere deduzioni previste in convenzioni intese ad evitare la doppia imposizione.
  2. L’imposta trattenuta alla fonte è computata senza interessi.
  3. Il Dipartimento federale delle finanze precisa le condizioni di cui al capoverso 1 in collaborazione con i Cantoni e disciplina la procedura.

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