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Art. 36a

642.14LAIDFederal Act1 gen 1993Fonte originale
  1. L’imposta alla fonte sostituisce le imposte federali, cantonali e comunali riscosse sul reddito da attività lucrativa secondo la procedura ordinaria. Successivamente non sono concesse altre deduzioni supplementari.
  2. Per i coniugi con doppio reddito si può prevedere per il coniuge una rettifica del reddito da attività lucrativa determinante ai fini dell’aliquota.

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