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Art. 38a

642.14LAIDFederal Act1 gen 1993Fonte originale
  1. Il Cantone competente secondo l’articolo 38 capoverso 4 ha diritto a eventuali importi di imposta alla fonte versati ad altri Cantoni durante l’anno civile. Le imposte riscosse in eccesso sono restituite al lavoratore; è invece chiesto il pagamento di quelle non ancora versate.
  2. I Cantoni si prestano gratuitamente assistenza amministrativa e giudiziaria per la riscossione dell’imposta alla fonte.

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