I Cantoni adeguano la loro legislazione all’articolo 26a entro due anni dall’entrata in vigore della modifica del 20 marzo 2015.
Scaduto tale termine, l’articolo 26a si applica direttamente laddove il diritto fiscale cantonale risulti a esso contrario. Si applica l’importo di cui all’articolo 66a della legge federale del 14 dicembre 19901sull’imposta federale diretta.