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Art. 72x

642.14LAIDFederal Act1 gen 1993Fonte originale
  1. I Cantoni adeguano la loro legislazione agli articoli 7 capoverso 4 lettere l–m e 9 capoverso 2 lettera n per la data d’entrata in vigore della modifica del 29 settembre 2017.
  2. A partire da tale data, gli articoli 7 capoverso 4 lettere l–m e 9 capoverso 2 lettera n sono direttamente applicabili, laddove il diritto fiscale cantonale risulti ad essi contrario. Si applicano gli importi di cui all’articolo 24 lettere ibise j della legge federale del 14 dicembre 19901sull’imposta federale diretta.

Footnotes

  1. RS 642.11

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