I Cantoni adeguano la loro legislazione agli articoli 7 capoverso 4 lettere l–m e 9 capoverso 2 lettera n per la data d’entrata in vigore della modifica del 29 settembre 2017.
A partire da tale data, gli articoli 7 capoverso 4 lettere l–m e 9 capoverso 2 lettera n sono direttamente applicabili, laddove il diritto fiscale cantonale risulti ad essi contrario. Si applicano gli importi di cui all’articolo 24 lettere ibise j della legge federale del 14 dicembre 19901sull’imposta federale diretta.