L’AFC gestisce, per l’adempimento dei compiti in virtù della presente legge, un sistema d’informazione. Quest’ultimo può contenere dati personali degni di particolare protezione riguardanti sanzioni amministrative e penali rilevanti in materia fiscale.
L’AFC e le autorità di cui all’articolo 36 capoverso 1 si trasmettono i dati che possono essere utili per l’adempimento dei loro compiti. Le autorità di cui all’articolo 36 capoversi 2 e 4 trasmettono all’AFC i dati che possono essere importanti per l’esecuzione della presente legge. …1
I dati sono trasmessi singolarmente, mediante liste o su supporti elettronici di dati. Possono essere resi accessibili anche mediante una procedura di richiamo. L’assistenza amministrativa è gratuita.
I dati personali e i dispositivi utilizzati per il loro trattamento, quali i supporti di dati, i programmi informatici e la relativa documentazione devono essere protetti da qualsiasi manipolazione, modifica e distruzione non autorizzata nonché dal furto.
Il Consiglio federale può emanare disposizioni d’esecuzione, concernenti in particolare l’organizzazione e la gestione del sistema d’informazione, le categorie di dati da rilevare, il diritto d’accesso e di trattamento, la durata di conservazione, l’archiviazione e la distruzione dei dati.
Footnotes
Terzo per privo di oggetto (RU 2021 673n. II;FF 2020 4215). ↩
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