642.211OIPrevFederal Council Ordinance1 gen 1967Fonte originale
Si considerano obbligazioni, al portatore, all’ordine o nominative:
le obbligazioni di prestiti, comprese le quote di prestiti garantiti da pegno immobiliare, i titoli di rendita, le obbligazioni fondiarie, le obbligazioni di cassa, i buoni di cassa e di deposito;
i titoli di credito affini alle cambiali e gli altri valori scontabili emessi in più esemplari e destinati ad essere collocati nel pubblico.
Si considerano cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie, le cartelle ipotecarie e le rendite fondiarie emesse in più esemplari, a condizioni uguali, stipulate al portatore o all’ordine, o provviste di cedole al portatore o all’ordine, e che economicamente possono essere equiparate alle quote di prestiti.
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