642.211OIPrevFederal Council Ordinance1 gen 1967Fonte originale
La persona domiciliata in Svizzera (art. 9 cpv. 1 LIP) che emette obbligazioni, cartelle ipotecarie e rendite fondiarie in serie, che offre pubblicamente di accettare denari fruttiferi o accetta in modo continuo denari dietro interesse è tenuta, prima di iniziare la sua attività e senza esservi sollecitata, ad annunciarsi presso l’AFC.1
La dichiarazione deve menzionare: il nome (ragione sociale) e la sede dell’impresa, come pure tutte le succursali in Svizzera che soddisfano alle condizioni del capoverso 1, o se si tratta di una persona giuridica, di una società commerciale senza personalità giuridica la cui sede statutaria si trova all’estero, la ragione sociale ed il luogo della sede principale, con l’indirizzo della direzione in Svizzera; il genere e l’inizio dell’attività; l’esercizio contabile e la data di scadenza degli interessi. La dichiarazione deve essere corredata dei giustificativi necessari al controllo dell’obbligazione fiscale (prospetto di emissione, regolamento per i libretti di risparmio o i depositi, ecc.).
Le modificazioni sopravvenute dopo l’inizio dell’attività relativamente ai fatti da dichiarare o ai giustificativi da inviare conformemente al capoverso 2, in particolare l’apertura di nuove succursali e le modificazioni apportate ai regolamenti, devono essere dichiarate spontaneamente all’AFC.
Quando un’impresa che si è già annunciata come contribuente all’AFC emette nuovi titoli o crea nuove possibilità d’investimento, il cui reddito è soggetto all’imposta preventiva, la dichiarazione può limitarsi a questi fatti.
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 15 feb. 2012, in vigore dal 1° mar. 2012 (RU 2012 791). ↩
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