642.211OIPrevFederal Council Ordinance1 gen 1967Fonte originale
L’imposta sul reddito delle obbligazioni di cassa, dei buoni di cassa e di deposito, dei titoli di credito affini alle cambiali e degli altri valori scontabili, come pure delle obbligazioni, delle cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie che l’AFC equipara alle obbligazioni di cassa ai fini del rendiconto d’imposta, ed anche quella sul reddito degli averi di clienti presso banche e casse di risparmio, deve essere pagata spontaneamente all’AFC nei 30 giorni successivi alla fine di ogni trimestre commerciale, per gli interessi ed altri redditi maturati nel trimestre, in base a un rendiconto da farsi su modulo speciale.
Per evitare complicazioni sproporzionate, l’AFC può consentire o prescrivere che il rendiconto d’imposta deroghi al capoverso 1; in particolare, essa può concedere:
che l’imposta scaduta nei primi tre trimestri civili venga accertata in modo approssimativo e quella scaduta per tutto l’anno conteggiata definitivamente soltanto dopo la fine dell’ultimo trimestre civile;
1 che, quando il valore nominale complessivo delle obbligazioni e degli averi in banca, intesi nel senso del capoverso 1, non eccede 1 000 000 di franchi, l’imposta sui redditi fruttati venga conteggiata una sola volta l’anno.
Il contribuente deve far figurare separatamente nei suoi libri di commercio, insieme ai redditi relativi, la consistenza: delle obbligazioni di cassa (comprese obbligazioni, cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie loro equiparate ai fini del rendiconto d’imposta); dei titoli di credito affini alle cambiali e degli altri titoli scontabili nonché degli averi di clienti, suddivisi in averi i cui redditi non sono soggetti all’imposta preventiva (art. 5 cpv. 1 lett. c LIP) e in averi i cui redditi sono soggetti all’imposta.2
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2994). ↩
Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 15 feb. 2012, in vigore dal 1° mar. 2012 (RU 2012 791). ↩
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