642.211OIPrevFederal Council Ordinance1 gen 1967Fonte originale
Si considera reddito imponibile di quote in un investimento collettivo di capitale ogni prestazione valutabile in denaro, fondata sulle quote, corrisposta al loro portatore, la quale non è versata mediante cedola che serve esclusivamente alla distribuzione di profitti in capitale, di proventi derivanti dal possesso fondiario diretto o al rimborso di versamenti di capitale (art. 5 cpv. 1 lett. b LIP).
In caso di ripresa delle quote l’imposta è riscossa soltanto se la ripresa è dovuta a scioglimento o liquidazione dell’investimento collettivo di capitale.
Se sono state emesse quote senza cedole o se la prestazione è corrisposta dietro consegna della quota, i profitti in capitale, i versamenti di capitale e i proventi derivanti dal possesso fondiario diretto sono esentati dall’imposta qualora figurino separatamente nel conteggio destinato al portatore delle quote.1
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 giu. 2023, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023 305). ↩
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