642.211OIPrevFederal Council Ordinance1 gen 1967Fonte originale
Se un investimento collettivo di capitale viene sciolto, il contribuente deve informarne l’AFC prima di procedere a qualsiasi operazione di liquidazione.
La negoziazione delle quote in sedi di negoziazione o in sistemi organizzati di negoziazione sarà sospesa a partire dal momento in cui il fondo viene sciolto.1
La ripartizione del ricavato della liquidazione è consentita soltanto dopo che l’AFC vi abbia dato il suo assenso.
Se il contribuente vuol trasferire la sede all’estero e se un’altra persona domiciliata in Svizzera non gli succede nelle sue obbligazioni fiscali, conformemente all’articolo 10 capoverso 2 LIP, egli è tenuto ad informarne senza indugio l’AFC.
Footnotes
Nuovo testo giusta l’all. 1 n. 9 dell’O del 25 nov. 2015 sull’infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5413). ↩
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.