642.211OIPrevFederal Council Ordinance1 gen 1967Fonte originale
L’istituto che rilascia una dichiarazione di domicilio deve presentare, su richiesta dell’AFC, i documenti giustificativi necessari al controllo, compresi quelli che, se del caso, deve procurarsi presso la banca o il depositario esteri (art. 36 cpv. 5).1
Se l’istituto si rifiuta di presentare i documenti giustificativi, se quelli presentati sono insufficienti o se esso rilascia una dichiarazione inesatta, l’imposta deve essere pagata. L’AFC può interdire all’istituto di rilasciare dichiarazioni; in questo caso informa gli altri istituti e il contribuente che, in avvenire, le dichiarazioni di detto istituto sono inefficaci. È fatta salva l’apertura di un procedimento penale.2
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I 2 dell’O del 15 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5073). ↩
Nuovo testo giusta il n. I 2 dell’O del 15 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5073). ↩
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