642.211OIPrevFederal Council Ordinance1 gen 1967Fonte originale
Se una prestazione colpita dall’imposta preventiva matura prima dell’apertura di una successione, gli eredi hanno diritto al rimborso dell’imposta, in luogo e vece del defunto, qualunque sia il loro domicilio o soggiorno.
Se il reddito assoggettato all’imposta preventiva, derivante da un elemento della successione, matura dopo la morte dell’autore della stessa, ma prima che la successione venga divisa, ogni erede ha diritto al rimborso dell’imposta preventiva in proporzione alla sua quota successoria, nella misura in cui soddisfa personalmente alle condizioni richieste.
Se, in forza della legislazione cantonale, una comunione ereditaria deve pagare come tale delle imposte su il reddito o la sostanza per i redditi colpiti dall’imposta preventiva o per la sostanza da cui derivano, il capoverso 2 si applica per analogia.
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