642.211OIPrevFederal Council Ordinance1 gen 1967Fonte originale
Se l’avente diritto rende plausibile che il suo diritto al rimborso calcolato per l’anno intiero è di almeno 4000 franchi, l’AFC gli concede, a richiesta, dei rimborsi per acconti.
Chiunque ha ottenuto dei rimborsi per acconti è tenuto, nei tre mesi successivi alla fine dell’anno di cui trattasi, a presentare un’istanza per l’ammontare totale dell’imposta preventiva menzionando gli acconti ricevuti.
Footnotes
Abrogato dal n. I dell’O del 22 nov. 2000, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2994). ↩
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