642.211OIPrevFederal Council Ordinance1 gen 1967Fonte originale
L’autorità designata dal Cantone vigila che le prescrizioni federali siano applicate in modo uniforme sul territorio cantonale ed esercita la sorveglianza sugli uffici cui compete il rimborso dell’imposta preventiva.
I Cantoni, prima della stampa, devono sottoporre all’approvazione dell’AFC i moduli previsti per le istanze di rimborso dell’imposta preventiva.
I rimborsi concessi devono essere iscritti in un apposito registro; le istanze di rimborso evase e i mezzi di prova devono essere conservati, in buon ordine, per cinque anni dalla fine dell’anno civile nel quale la decisione di rimborso è passata in giudicato.
Se un’autorità cantonale vuol far verificare, conformemente all’articolo 50 capoverso 2 LIP, un’attestazione relativa alla deduzione dell’imposta presso la persona che l’ha rilasciata, come anche le informazioni complementari che ha dato, essa ne deve presentare richiesta scritta all’AFC.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.