642.211OIPrevFederal Council Ordinance1 gen 1967Fonte originale
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1967.
A partire da tale data sono abrogate le ordinanze del Dipartimento federale delle finanze e delle dogane concernenti l’imposta preventiva, n. 1a del 20 novembre 19441, n. 2 del 30 giugno 19442, n. 3, del 21 gennaio 19463, n. 4b del 19 dicembre 19514, e l’ordinanza del 31 agosto 19455per garantire i diritti fiscali in materia di assicurazioni.