L’obbligato al servizio militare che nel corso dell’anno di assoggettamento ha prestato più della metà dei giorni di servizio computabili deve la metà della tassa.1
L’obbligato al servizio civile che nel corso dell’anno di assoggettamento ha prestato meno di 26, ma almeno 14 giorni computabili di servizio, deve la metà della tassa.
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3269;FF 2017 5277). ↩
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