Se la tassa, divenuta esecutoria, non è pagata nonostante la diffida, si procede in via esecutiva contro il debitore.
Se il debitore non ha il domicilio in Svizzera o se è stato ordinato il sequestro di beni che gli appartengono, l’esecuzione può essere promossa senza precedente diffida.
Le decisioni di tassazione nonché le decisioni su reclamo e su ricorso, divenute esecutorie, sono equiparate alle sentenze esecutive di cui all’articolo 80 della legge federale dell’11 aprile 18891sulla esecuzione e sul fallimento.
Non è necessario indicare i crediti di tassa negli inventari pubblici, né insinuarli in caso di diffida pubblica ai creditori.