Per gli obbligati al servizio, la concessione e la proroga di un congedo per l’estero dal servizio militare o civile possono essere vincolate al pagamento della tassa dovuta o alla costituzione di garanzie.1
Il Consiglio federale emana le norme che devono disciplinare l’applicazione dei provvedimenti di garanzia. Esso vigila affinché gli interessi degli assoggettati non subiscano un pregiudizio sproporzionato.2
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3269;FF 2017 5277). ↩
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707;FF 2002 768). ↩
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