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Art. 32

661.1OTEOFederal Council Ordinance1 gen 1996Fonte originale
  1. Le comunicazioni e ingiunzioni agli assoggettati, ai loro rappresentanti o ai loro eredi sono fatte per scritto oppure, con il loro consenso, per via elettronica. Se è prevista una sanzione giuridica per il caso in cui non venga ottemperato o non venga ottemperato correttamente a un’ingiunzione, ne deve essere fatta menzione in quest’ultima.1
  2. Le decisioni, anche se l’autorità le notifica in forma di lettera, devono essere designate come tali, motivate e corredate dell’indicazione del rimedio giuridico.
  3. L’indicazione dei rimedi giuridici deve menzionare il rimedio giuridico ordinario ammissibile, l’autorità competente e il termine per interporlo; è fatta salva la prescrizione complementare dell’articolo 33 capoverso 2.
  4. Alla notificazione delle decisioni delle commissioni cantonali di ricorso si applicano inoltre gli articoli 34–38 e 61 capoversi 2 e 3 della legge federale del 20 dicembre 19682sulla procedura amministrativa nonché, trattandosi del ritiro dell’effetto sospensivo del ricorso, le disposizioni dell’articolo 55 capoversi 2 e 4 della medesima legge.
  5. Se una notifica non è conforme a queste disposizioni, non ne deve risultare alcun pregiudizio all’interessato.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 ago. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3625).

  2. RS 172.021

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