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Art. 34

661.1OTEOFederal Council Ordinance1 gen 1996Fonte originale
  1. Chiunque è toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione è legittimato a depositare un reclamo presso l’autorità di tassazione.
  2. Sono legittimati a proporre reclamo:
    1. l’assoggettato;
    2. il suo rappresentante;
    3. i suoi eredi.1
  3. L’autorità può chiedere al rappresentante di legittimarsi mediante procura scritta dell’assoggettato.2
  4. Il reclamo ha effetto sospensivo nei confronti di tutte le persone interessate dalla decisione.3

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5259).

  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5259).

  3. Introdotto dal n. I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5259).

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