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Art. 4

661.1OTEOFederal Council Ordinance1 gen 1996Fonte originale

Per anno trascorso all’estero secondo l’articolo 4a capoverso 2 LTEO si intendono 12 mesi civili consecutivi durante i quali il cittadino svizzero, indipendentemente dalla sua età:1

  1. era domiciliato all’estero; o
  2. vi soggiornava con relativo congedo secondo le prescrizioni militari o del servizio civile.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 ago. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3625).

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