Un pagamento che non consente l’estinzione di tutte le pretese esigibili a titolo di tassa, emolumenti, spese e multe, e che non viene effettuato per pagare il debito fiscale di un determinato anno di assoggettamento, è computato in primo luogo sull’arretrato più vecchio non prescritto. Negli arretrati di un anno si estinguono in primo luogo gli emolumenti, le spese e le multe, in secondo luogo la tassa e gli interessi.
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