Prima di concedere il congedo per l’estero agli assoggettati annunciati in Svizzera secondo le prescrizioni militari o del servizio civile, l’autorità competente per il rilascio del congedo si assicura che non sia dovuta alcuna tassa.
Il rilascio del congedo per l’estero è, di regola, differito se l’assoggettato è in ritardo con il pagamento di:
tasse fissate con decisione passata in giudicato e scadute;
tasse dovute in virtù dell’articolo 25 capoverso 3 LTEO; o
tasse per le quali è stata richiesta la costituzione di garanzie conformemente all’articolo 36 capoverso 1 lettera a LTEO.1
Se l’assoggettato omette intenzionalmente di pagare la tassa o si mostra a più riprese negligente nei suoi obblighi concernenti la tassa, il congedo per l’estero gli è ricusato.
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 ago. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3625). ↩
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