Le modifiche del 12 agosto 2020 della presente ordinanza si applicano per la prima volta all’anno di assoggettamento 2021.
Il primo anno in cui sono computati i giorni di servizio prestati prima dell’assoggettamento alla tassa conformemente all’articolo 5a capoverso 2 è l’anno di reclutamento 2021. Sono esclusi riporti da anni precedenti. Agli assoggettati che nel 2018, nel 2019 e nel 2020 hanno assolto nello stesso anno sia il reclutamento sia l’istruzione di base e che hanno eventualmente prestato altri giorni di servizio di protezione civile sono computati tutti questi giorni di servizio.
L’articolo 5a capoverso 3 si applica per la prima volta al 2020. Sono esclusi riporti da anni precedenti.
Il rimborso proporzionale delle tasse d’esenzione secondo l’articolo 54a è concesso per la prima volta ai sottoufficiali superiori e agli ufficiali del servizio di protezione civile che nel 2021, nel corso del loro 41° anno d’età, sono prosciolti dall’obbligo di prestare servizio di protezione civile.
Il rimborso proporzionale è concesso a tutte le persone alle quali è stato prolungato il periodo di servizio secondo l’articolo 99 capoverso 3 LPPC1.