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Art. 5a

661.1OTEOFederal Council Ordinance1 gen 1996Fonte originale
  1. Per le persone tenute a prestare servizio di protezione civile, la tassa calcolata ai sensi della LTEO è ridotta del quattro per cento per ogni giorno di servizio prestato nell’anno di assoggettamento per il quale è previsto il versamento del soldo secondo l’articolo 41 della legge federale del 20 dicembre 20191sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile.
  2. I giorni di servizio di protezione civile prestati prima dell’inizio dell’assoggettamento alla tassa sono computati.
  3. Se, conformemente al capoverso 1, è stata raggiunta una riduzione del cento per cento e rimangono altri giorni di servizio di protezione civile non ancora computati, tali giorni sono riportati all’anno successivo.

Footnotes

  1. FF 2019 7237

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