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Art. 8d

700LPTFederal Act1 gen 1980Fonte originale
  1. Nel piano direttore i Cantoni definiscono una strategia globale per il raggiungimento degli obiettivi di stabilizzazione di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettere btere bquatere conferiscono i mandati corrispondenti, in particolare per l’assegnazione e il finanziamento dei contributi per i costi di demolizione secondo l’articolo 5a capoverso 1. Determinante a tal fine è il confronto con la situazione il 29 settembre 2023.
  2. Per determinare in che misura l’obiettivo di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettera bterè raggiunto, non si considerano gli edifici protetti e gli edifici che dopo il 29 settembre 2023 sono stati assegnati a una zona edificabile. Per determinare in che misura l’obiettivo di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettera bquaterè raggiunto, non si considera l’impermeabilizzazione del suolo dovuta a impianti energetici o a infrastrutture cantonali o nazionali per i trasporti.
  3. Il raggiungimento degli obiettivi di stabilizzazione di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettere btere bquaterè verificato periodicamente e, se del caso, i contenuti del piano direttore secondo il capoverso 1 sono adeguati.
  4. Se dalla verifica risulta che gli obiettivi di stabilizzazione non sono raggiunti, il Consiglio federale ordina l’applicazione dell’articolo 38b per analogia.

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