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Art. 25d

700.1OPTFederal Council Ordinance1 set 2000Fonte originale

(art. 8d cpv. 3 e 4 LPT)

  1. La verifica periodica del raggiungimento degli obiettivi di stabilizzazione ha luogo almeno ogni quattro anni nell’ambito dell’informazione di cui all’articolo 9 capoverso 1.
  2. Se il mantenimento degli obiettivi di stabilizzazione appare a rischio, il piano direttore deve essere nuovamente adeguato ai requisiti dell’articolo 8d LPT entro cinque anni.
  3. Trascorso inutilizzato il termine di cui al capoverso 2, l’obbligo di compensazione ai sensi dell’articolo 25e capoverso 1 si applica fino a quando la Confederazione non ha approvato un adeguamento del piano direttore conforme ai requisiti legali.

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